|   5 minute read

Requisiti ETA del Regno Unito per i viaggiatori marittimi – In vigore da febbraio 2026

Starting 25 February 2026, the UK will introduce the Electronic Travel Authorisation (ETA) for visa-exempt travelers arriving by air, sea, or rail. This change is designed to enhance border security and streamline entry processes.

A partire dal 25 febbraio 2026, il Regno Unito applicherà pienamente il suo programma di Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA) per la maggior parte dei cittadini esenti da visto che si recano nel Regno Unito per via aerea, marittima o ferroviaria. Questo cambiamento segna il completamento della transizione del Regno Unito verso un sistema di frontiera più digitale e incentrato sulla sicurezza.

Per gli operatori marittimi, i gestori degli equipaggi e gli armatori, è essenziale comprendere come questo si applichi a marittimi, ispettori, appaltatori, personale di crociera, equipaggio di yacht e altro personale marittimo per evitare interruzioni di viaggio.

Questa guida aggiornata spiega cosa è cambiato, chi ha bisogno di un’ETA e, cosa importante, la conferma dell’esenzione per i marittimi che viaggiano nell’ambito del Seafarer Transit Scheme.

1. Cos’è l’ETA del Regno Unito?

L’Autorizzazione Elettronica di Viaggio è un permesso di viaggio digitale obbligatorio richiesto ai cittadini esenti da visto che visitano il Regno Unito per soggiorni brevi fino a sei mesi, inclusi turismo, affari o transito. È collegata elettronicamente al passaporto del viaggiatore e deve essere ottenuta prima dell’imbarco.

Punti chiave:

  • Valida per due anni o fino alla scadenza del passaporto
  • Richiesta per la maggior parte dei visitatori esenti da visto (UE/SEE, USA, Canada, Australia, Giappone, ecc.)
  • Controllata da compagnie aeree, operatori di traghetti e vettori ferroviari internazionali prima della partenza

A partire dal 25 febbraio 2026, i vettori opereranno secondo una rigorosa politica “niente ETA, niente imbarco”.

2. L’ETA si applica ai viaggiatori del settore marittimo?

Sì, per la maggior parte dei viaggiatori marittimi, tra cui:

  • Professionisti marittimi che entrano nel Regno Unito come visitatori
  • Ispettori, periti, personale tecnico
  • Viaggiatori d’affari a supporto delle operazioni marittime
  • Equipaggio di yacht o personale di crociera che entra nel Regno Unito per scopi diversi dal servizio

Questi individui devono richiedere un’ETA prima del viaggio, a meno che non siano in possesso di un visto valido per il Regno Unito.

3. Aggiornamento importante: i marittimi che si imbarcano su una nave hanno bisogno di un’ETA?

No — I marittimi che viaggiano nell’ambito del Seafarer Transit Scheme non necessitano di un’ETA per il Regno Unito.

Il governo del Regno Unito ha confermato che i marittimi esenti da visto che arrivano per imbarcarsi su una nave nell’ambito del Seafarer Transit Scheme sono esenti dal requisito dell’ETA.

Questo chiarimento riconosce la natura essenziale e i processi di frontiera unici del settore marittimo.

Invece di un’ETA, questi marittimi devono presentare documenti specifici alla frontiera del Regno Unito:

  • Contratto di lavoro marittimo valido
  • Posizione della nave e programma di navigazione confermato
  • Documento di identità dei marittimi (SID), se applicabile

Questi individui saranno ammessi alla frontiera da un ufficiale della UK Border Force e non possono utilizzare gli eGate.

4. Quando un marittimo ha BISOGNO di un’ETA?

Anche i marittimi professionisti devono richiedere un’ETA se:

  • Viaggiano nel Regno Unito come visitatori, senza imbarcarsi su una nave
  • Partecipano a riunioni di lavoro o formazione a terra relative al settore marittimo
  • Entrano nel Regno Unito per terminare l’impiego e soggiornare oltre la partenza immediata
  • Arrivano per qualsiasi scopo al di fuori del Seafarer Transit Scheme

Inoltre, le regole di transito airside vs. landside si applicano all’equipaggio che vola verso il Regno Unito:

  • Rimanendo airside (area transito) → ETA non richiesta
  • Passando attraverso il controllo di frontiera del Regno Unito → ETA richiesta (a meno che non si viaggi come marittimo nell’ambito del Transit Scheme)

5. Guida operativa per le compagnie marittime e i gestori degli equipaggi

Per l’equipaggio che si imbarca su una nave

  • Conferma che il membro dell’equipaggio sia idoneo ai sensi del Seafarer Transit Scheme
  • Assicurati che tutti i documenti richiesti siano emessi e portati con sé
  • Ricorda all’equipaggio che deve presentarsi a un ufficiale della Border Force all’arrivo

Per tutti gli altri viaggiatori marittimi

  • Richiedi un’ETA almeno 72 ore prima della partenza
  • Controlla se il viaggio richiederà l’attraversamento del controllo di frontiera del Regno Unito
  • Assicurati che l’equipaggio e gli appaltatori comprendano il nuovo sistema digitale di pre-autorizzazione

Responsabilità del vettore

Le compagnie aeree, gli operatori di traghetti e le linee da crociera devono verificare lo stato dell’ETA/eVisa prima dell’imbarco.

6. Riepilogo: cosa devono sapere i viaggiatori marittimi

Traveller type ETA required? Notes
Seafarers joining a vessel under the Seafarer Transit Scheme ❌ No Must present contract, vessel details, SID; must see Border Force officer. [visalogic.net]
Seafarers travelling as visitors ✔️ Yes Treated like other nonvisa nationals. [visalogic.net]
Marine professionals (superintendents, surveyors, technicians) ✔️ Yes Unless holding a valid visa.
Transit through UK without passing border control ❌ No Airside transit permitted without ETA.

7. Raccomandazioni finali per gli operatori marittimi

  • Controlla i modelli di viaggio dell’equipaggio per identificare chi ha bisogno di un’ETA.
  • Fornisci istruzioni chiare agli agenti di reclutamento, agli operatori navali e ai coordinatori dell’equipaggio.
  • Richiedi in anticipo le ETA dove necessario per evitare ritardi nei voli o nei porti.
  • Istruisci i marittimi sui documenti richiesti per il Seafarer Transit Scheme.

Il passaggio completo del Regno Unito alla gestione digitale delle frontiere segna un cambiamento operativo significativo, ma con l’esenzione confermata, i movimenti principali dei marittimi rimangono protetti e ininterrotti.